Etichettatura ambientale
Linee guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006
Cos’è l’imballaggio
I riferimenti normativi – D.lgs. 152/06
La direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.lgs. 152/06 (ex D.lgs. 22/97). L’art. 218 (definizioni), al comma 1, specifica: “Ai fini dell’applicazione del presente Titolo si intende per:
- imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore;
- imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei”
- Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
- Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo, per il quale è sempre consentito il ricorso ai canali digitali (es. App, QR code, siti web), che possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio;
- Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI EN ISO 1043-1 per l’identificazione.

NECESSARIE – Sono le informazioni da riportare secondo l’art. 219, comma 5. le codifiche fanno riferimento alla decisione 129/97/CE.
Le indicazione per il conferimento possono essere comunicate con la formula proposta o con altre modalità liberamente scelte, purché efficaci.
I sistemi di etichettatura obbligatori
1 GENNAIO 2023 – OBBLIGO ETICHETTATURA
IMBALLAGGI B2B | |
Info obbligatorie | Info facoltative |
Codifica del materiale di imballaggio secondo la decisione 97/129/CE | Indicazione per la raccolta differenziata |
Imballi utilizzati da FLUITEN ITALIA SPA
SCATOLE DI CARTONE
(MAT. CARTONE ONDULATO E NON)

PUNTI METALLICI, CHIODI, SIGILLI PER REGGIA

PALLET – GABBIE LEGNO – CASSE LEGNO

NASTRO ADESIVO IN PVC

PLURIBALL – FILM ESTENDIBILE
SACCHETTI PLASTICA – TAPPI PLASTICA

REGGIA PLASTICA

SPUGNE FORMATI HLC/21 BIANCO
(POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE)

IMBALLI IN SCHIUMA
