Etichettatura ambientale

Linee guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006

Cos’è l’imballaggio
I riferimenti normativi – D.lgs. 152/06

La direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.lgs. 152/06 (ex D.lgs. 22/97). L’art. 218 (definizioni), al comma 1, specifica: “Ai fini dell’applicazione del presente Titolo si intende per:

  1. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
  2. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore;
  3. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
  4. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei”
  • Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
  • Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo, per il quale è sempre consentito il ricorso ai canali digitali (es. App, QR code, siti web), che possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio;
  • Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI EN ISO 1043-1 per l’identificazione.

NECESSARIE – Sono le informazioni da riportare secondo l’art. 219, comma 5. le codifiche fanno riferimento alla decisione 129/97/CE.

Le indicazione per il conferimento possono essere comunicate con la formula proposta o con altre modalità liberamente scelte, purché efficaci.

I sistemi di etichettatura obbligatori

1 GENNAIO 2023 – OBBLIGO ETICHETTATURA

PAESEES. ETICHETTATURA OBBLIGATORIA B2B
ITALIALDPE 4
CROAZIA
BULGARIALDPE 4
MALTALDPE 4
LUSSEMBURGOLDPE 4
LETTONIA, ROMANIA, SLOVENIAI produttori e importatori di packaging che vogliono individuare il materiale di composizione dei loro prodotto, dovranno ricorrere obbligatoriamente ai codici alfanumerici individuati dalla Decisione 97/129/CE
IMBALLAGGI B2B
Info obbligatorieInfo facoltative
Codifica del materiale di imballaggio secondo la decisione 97/129/CEIndicazione per la raccolta differenziata

Imballi utilizzati da FLUITEN ITALIA SPA

SCATOLE DI CARTONE
(MAT. CARTONE ONDULATO E NON)

PAESE  ETICHETTATURA OBBLIGATORIA B2B
ITALIAPAP20 – PAP21
CROAZIA
BULGARIAPAP20 – PAP21
MALTAPAP20 – PAP21
LUSSEMBURGOPAP20 – PAP21
LETTONIA, ROMANIA, SLOVENIAI produttori e importatori di packaging che vogliono individuare il materiale di composizione dei loro prodotti, dovranno ricorrere obbligatoriamente ai codici alfanumerici individuati dalla Decisione 97/129/CE

PUNTI METALLICI, CHIODI, SIGILLI PER REGGIA

PAESE  ETICHETTATURA OBBLIGATORIA B2B
ITALIAFE40
CROAZIA
BULGARIAFE40
MALTAFE40
LUSSEMBURGOFE40
LETTONIA, ROMANIA, SLOVENIAI produttori e importatori di packagin che vogliono individuare il materiale di composizione dei loro prodotto, dovranno ricorrere obbligatoriamente ai codici alfanumerici individuati dalla Decisione 97/129/CE

PALLET – GABBIE LEGNO – CASSE LEGNO

PAESE ETICHETTATURA OBBLIGATORIA B2B
ITALIAFOR50
CROAZIA
BULGARIAFOR50
MALTAFOR50
LUSSEMBURGOFOR50
LETTONIA, ROMANIA, SLOVENIAI produttori e importatori di packagin che vogliono individuare il materiale di composizione dei loro prodotto, dovranno ricorrere obbligatoriamente ai codici alfanumerici individuati dalla Decisione 97/129/CE

NASTRO ADESIVO IN PVC

PAESEETICHETTATURA OBBLIGATORIA B2B
ITALIAPVC3
CROAZIA
BULGARIAPVC3
MALTAPVC3
LUSSEMBURGOPVC3
LETTONIA, ROMANIA, SLOVENIAI produttori e importatori di packagin che vogliono individuare il materiale di composizione dei loro prodotto, dovranno ricorrere obbligatoriamente ai codici alfanumerici individuati dalla Decisione 97/129/CE

PLURIBALL – FILM ESTENDIBILE
SACCHETTI PLASTICA – TAPPI PLASTICA

PAESEETICHETTATURA OBBLIGATORIA B2B
ITALIALDPE4
CROAZIA
BULGARIALDPE4
MALTALDPE4
LUSSEMBURGOLDPE4
LETTONIA, ROMANIA, SLOVENIAI produttori e importatori di packagin che vogliono individuare il materiale di composizione dei loro prodotto, dovranno ricorrere obbligatoriamente ai codici alfanumerici individuati dalla Decisione 97/129/CE

REGGIA PLASTICA

PAESE  ETICHETTATURA OBBLIGATORIA B2B
ITALIAPP5
CROAZIA
BULGARIAPP5
MALTAPP5
LUSSEMBURGOPP5
LETTONIA, ROMANIA, SLOVENIAI produttori e importatori di packagin che vogliono individuare il materiale di composizione dei loro prodotto, dovranno ricorrere obbligatoriamente ai codici alfanumerici individuati dalla Decisione 97/129/CE

SPUGNE FORMATI HLC/21 BIANCO
(POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE)

PAESE ETICHETTATURA OBBLIGATORIA B2B
ITALIAPUR07
CROAZIA
BULGARIAPUR07
MALTAPUR07
LUSSEMBURGOPUR07
LETTONIA, ROMANIA, SLOVENIAI produttori e importatori di packagin che vogliono individuare il materiale di composizione dei loro prodotto, dovranno ricorrere obbligatoriamente ai codici alfanumerici individuati dalla Decisione 97/129/CE

IMBALLI IN SCHIUMA

PAESEETICHETTATURA OBBLIGATORIA B2B
ITALIAPE-HD07
CROAZIA
BULGARIAPE-HD07
MALTAPE-HD07
LUSSEMBURGOPE-HD07
LETTONIA, ROMANIA, SLOVENIAI produttori e importatori di packagin che vogliono individuare il materiale di composizione dei loro prodotto, dovranno ricorrere obbligatoriamente ai codici alfanumerici individuati dalla Decisione 97/129/CE

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